Catasto delle aree percorse dal fuoco

Il Catasto delle aree percorso dal fuoco, è istituito ai sensi della Legge n. 353/2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi, la quale ha introdotto l’obbligo per i comuni di provvedere a censire tramite apposito catasto i soprassuoli percorsi dal fuoco.
Il catasto è aggiornato annualmente.
L’elenco dei soprassuoli interessati da incendi deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui sopra, pena la nullità dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
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