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ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da Covid-19: disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche, stazionamento delle persone e precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

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IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria ordinanza n. 20 prot. N. 20292 del 10/12/2021 con la quale si stabiliva, tra l’altro, il divieto di stazionamento per le persone con decorrenza dal 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i venerdì, dalle ore 01.00 alle ore 06.00, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato di CASTELNOVO NE’ MONTI, così meglio individuate:
Centro storico di Castelnovo ne Monti. Via Franceschini, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via del Castello, Via I Maggio, Piazza Peretti, Piazza della Luna, Piazza Martiri, Piazzale Matteotti, Piazza Gramsci;

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, nella sopracitata ordinanza è stata omessa nel divieto di stazionamento la giornata del sabato dalle ore 01.00 alle ore 06.00;
RITENUTO pertanto necessario di apportare le seguenti rettifiche all’ord. N. 20 del 10/12/2021 Prot. N. 20292;

ORDINA

DI RETTIFICARE la propria ordinanza n. 20 del 10/12/2021 Prot. N. 20292 come segue: con decorrenza 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i venerdì e sabato, dalle ore 01.00 alle ore 06.00, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato di CASTELNOVO NE’ MONTI, così meglio individuate:

Centro storico di Castelnovo ne Monti. Via Franceschini, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via del Castello, Via I Maggio, Piazza Peretti, Piazza della Luna, Piazza Martiri, Piazzale Matteotti, Piazza Gramsci;
SIA DISPOSTO IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO per le persone;

DI DARE ATTO che resta confermato quant’altro disposto con la sopracitata ordinanza ovvero: “con decorrenza dal 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i giovedì, i venerdì, i sabati, le giornate prefestive e festive infrasettimanali, dalle ore 22,00 alle ore 03,00 del giorno seguente, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico così meglio individuate:
Parco Coop, sito in via Monzani 1f
nonché all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che sulla predetta viabilità si affacciano:

  • SIA OBBLIGATORIO per coloro che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica), in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti, indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l’uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, fumare, etc …);
  • SIA VIETATO da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, vendere/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche e/o analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;
  • SIA VIETATO nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle proprietà pubbliche e private, consumare o detenere bevande alcoliche e/o analcoliche pronte per il consumo;
  • SIA VIETATO nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle proprietà pubbliche e private, detenere bevande alcoliche e/o analcoliche in contenitori di vetro o alluminio anche se chiuse o non pronte per il consumo;
  • SIANO COMUNQUE VIETATI affollamenti o assembramenti per il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

AVVERTE CHE

  • si ritiene quanto sopra nell’interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di limitazione dell’attività;
  • In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato e nelle situazioni di affollamento, anche all’aperto;
  • le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
  • nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
  • ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive;
  • ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia- Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

INVITA

i titolari della attività in questione a comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno più efficaci ed ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all’interno, all’ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

DISPONE CHE

  • la presente ordinanza di rettifica sia: – pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di CASTELNOVO NE MONTI;
  • pubblicata sul sito WEB del Comune di CASTELNOVO NE MONTI;
  • comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
  • comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
  • comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
  • comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  • trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di CASTELNOVO NE’ MONTI;
  • trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione Montane dei Comuni dell’Appennino Reggiano;

– notificata alle attività artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo;

 

Castelnovo ne’ Monti, li 15/12/2021
Il Sindaco
Enrico Bini

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