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Nuova ordinanza per la manutenzione e pulitura di ripe, siepi e alberi limitrofi alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico

Categories: News istituzionali

I proprietari hanno tempo fino al 10 dicembre per provvedere al taglio dei rami che protendono sulla sede stradale causando potenziale pericolo.

IL SINDACO
PREMESSO che le strade comunali e vicinali devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità,
i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e
precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;
ACCERTATA
– la presenza su aree private di rami, siepi, arbusti e piante che si protendono sul sedime di spazi
pubblici, strade comunali, o assoggettate all’uso pubblico, che per la posizione assunta e le loro
caratteristiche, in occasione di nevicate o di eventi atmosferici possono essere suscettibili di caduta,
anche parziale, sul piano stradale, con pericolo per l’incolumità dei cittadini ed impedendo o
intralciando la circolazione;
– la necessità di provvedere alla manutenzione periodica di ripe, rive e alvei da depositi di qualsiasi
genere, rovi e vegetazione erbacea;
VERIFICATO che i proprietari, o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con strade pubbliche e di uso
pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO che, per efficacemente prevenire il pericolo di danno, derivante dalle eventuali cadute delle
piante o parti di esse e dall’incuria di ripe, rive e muri di sostegno, sia necessario emettere un
provvedimento che sancisca l’obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle ripe,
alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e alla rifilatura delle piante sporgenti dai terreni frontisti alla
strade comunali e di uso pubblico entro il 10 dicembre 2021;
VISTI gli artt. 29 – 31 del D.Lgs. n .285 del 30/4/1992, “ Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. di cui di
seguito si riportano alcuni estratti:
– Art. 29 – Piantagioni e Siepi – comma 1: I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie (…);
– Art. 31 – Manutenzione delle ripe – comma 1: i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi
laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’articolo 30, lo
scoscendimento del terreno, l’ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire
la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le
necessarie opere di mantenimento ed evitare interventi che possono causare i predetti eventi (…);
VISTI inoltre:
– Il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”
– l’art. 98.7 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Castelnovo ne Monti;
– l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 -T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – che
attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e privata;
O R D I N A
AI PROPRIETARI, O AVENTI DIRITTO, DI FONDI E TERRENI CONFINANTI CON AREE DI
PUBBLICO PASSAGGIO, STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO
ENTRO IL 10 DICEMBRE 2021 DI PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:
1) eseguire i lavori di potatura e/o manutenzione degli alberi e dei rami che si protendono oltre il
confine stradale o con problemi di stabilità, necessari ad eliminare potenziali situazioni di pericolo
per la pubblica incolumità;
2) eseguire i lavori di manutenzione delle siepi e delle alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto,
nonché ogni tipo di vegetazione, necessari ad evitare restringimenti degli spazi adibiti alla
circolazione stradale veicolare e pedonale, assicurando piena visibilità e sicurezza delle aree
dedicate alla viabilità e la leggibilità della segnaletica, nel rispetto delle distanze e delle angolazioni
previste nel Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992;
3) eseguire i lavori di manutenzione sulle ripe e sulle rive dei fondi laterali alla strada, liberandole da
erbe infestanti, rovi e rifiuti ed evitando lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso e del
piano viabile da detriti e piante eventualmente franate, in modo da garantire il libero deflusso delle
acque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e
dell’ambiente;
AVVERTE
 che l’allestimento e sgombero dei prodotti del taglio deve essere eseguito ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento Forestale Regionale (Regolamento Regionale 1 agosto 2018 n. 3) evidenziando che è
sempre obbligatorio l’allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla
viabilità per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 m, come dall’alveo dei corsi
d’acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e viali antincendio;
 che tutti i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere
smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e non depositati su
terreno di proprietà pubblica;
 che le modalità dei tagli devono essere eseguite secondo quanto previsto nell’art. del Regolamento
Forestale Regionale (Regolamento Regionale 1 agosto 2018 n. 3);
 Che è assolutamente vietato:
– procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e
dissecanti;
– rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d’acqua, salvo situazioni
particolari dal concordare con l’ufficio tecnico comunale;
delle sanzioni penali previste dalle leggi in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative ai
sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. L’ammontare della sanzioni potrà variare da un minimo di
€ 25,00 a un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l’esecuzione d’ufficio degli interventi
omessi con addebito delle relative spese al trasgressore
 che trascorso il termine sopra assegnato, in caso di inadempienza accertata degli obbligati, previa
diffida, l’amministrazione comunale potrà procedere direttamente all’esecuzione di ufficio, in via
sostitutiva, con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti inadempienti, fermo
restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste a norma di legge
DISPONE
 Che della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici,
appositamente preposti, pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Castelnovo ne’ Monti;
 che La Polizia Locale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per
l’osservanza della presente ordinanza;
 di comunicare la presente ordinanza a:
– Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Castelnovo ne’ Monti,
– Servizio Associato di Polizia Locale – Sede,
RAMMENTA ALTRESÌ
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito
all’Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Castelnovo ne’ Monti, li 23/11/2021
Il Sindaco
Enrico Bini