TASI

TASI– TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI

DALL’ANNO 2020 IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI –TASI- VIENE ABOLITO:
la Legge 27 dicembre 2019, n.160, Legge di Bilancio 2020, ha infatti abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, fatta eccezione per le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), unificando di fatto IMU e TASI.
Si precisa, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola ed i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita – fino al 2019 soggetti a TASI – sono dal 2020 assoggettati ad  IMU con le medesime aliquote.

IL REGOLAMENTO TASI E LE DELIBERE IN MATERIA CONTINUANO A REGOLAMENTARE I RAPPORTI GIURIDICI INTERCORSI FINO AL 31/12/2019

Al riguardo si specifica che chi si accorge di aver omesso in tutto o in parte il pagamento del  tributo negli anni pregressi può avvalersi del  RAVVEDIMENTO OPEROSO

A DECORRERE DAL 1/1/2020 ANCHE I TRIBUTI LOCALI HANNO IL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.QUINDI ORA SARA’ POSSIBILE SANARE POSIZIONI DEBITORIE FINO AI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. Il ravvedimento è tuttavia possibile solo fino a quando la violazione non è stata contestata dall’ente locale (con notifica di avviso di accertamento) RESTA INVECE INAMMISSIBILE PER I TRIBUTI LOCALI IL RAVVEDIMENTO PARZIALE ( OSSIA CON RATE FRAZIONATE

Per effettuare il ravvedimento è possibile avvalersi del programma di calcolo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale   cliccando  SUL SEGUENTE BANNER:

Di seguito si riportano le aliquote e detrazioni valevoli negli anni da 2014 a 2019

DAL 2016 AL 2019 LA TASI SI APPLICAVA SOLO A:
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Rientrano in questa fattispecie gli immobili accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10) oppure i fabbricati che possiedono l’apposita annotazione catastale a seguito dell’attestazione dei requisiti di ruralità; ALIQUOTA DELIBERATA 0,1% – OSSIA 1 PER MILLE
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ALIQUOTA DELIBERATA 0,25% – ossia 2,5 per mille

PER GLI ANNI 2014 E 2015 il tributo trovava invece applicazione con le seguenti aliquote e detrazioni

ANNO DI IMPOSTA FATTISPECIE IMPONIBILI ALIQUOTA Detrazione per abitazione principale spettante in base alla fascia di rendita indicata a lato FASCIA DI RENDITA(sommatoria  rendita abitazione + rendita pertinenze)
 

2014

2015

Abitazione Principale non di lusso (e  immobili equiparati)  e relative pertinenze* 3,3 per mille €. 110,00 Non superiore ad €. 250,00
Beni-merce imprese costruttrici 2,5 per mille €. 80,00 Da 250,01 a 300,00
Fabbricati rurali strumentali ad attività agricole 1 per mille €. 70,00 Da 300,01 a 350,00
Immobili diversi da quelli sub elencati Aliquota azzerata €. 40,00 Da 350,01 a 400,00
DETRAZIONI  PER FIGLI . Alle abitazioni principali, indipendentemente dalla rendita,  si applica una detrazione di €. 28,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26  dimorante e residente col soggetto passivo di imposta €. 20,00 Da 400,01 a 450,00
Nessuna Superiore a 450,00

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al seguente recapito telefonico: 0522/610219


DOCUMENTI ALLEGATI

Regolamento TASI

Aliquote TASI 2019

Istanza di rimborso TASI

Richiesta calcolo TASI 2018

Dichiarazione iscritti AIRE