Novità per le richieste di residenza

NOVITA’ PER LE RICHIESTE DI RESIDENZA

In vigore dal 9 maggio 2012

Sono in vigore le nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1)      direttamente all’ufficio anagrafe (negli orari di apertura al pubblico)
2)      per raccomandata, indirizzata a: Comune di Castelnovo ne’ Monti, Ufficio Anagrafe, Piazza Gramsci 1, 42035 Castelnovo ne’ Monti
3)      per fax al numero 0522 810947
4)      per via telematica (all’e-mail urp@comune.castelnovo-nemonti.re.it o tramite PEC all’indirizzo castelnovonemonti@cert.provincia.re.it )
Quest’ultima possibilità (per via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

 

MODELLI
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. Provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1’art. 19, c. 3, del  D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.