Le indicazioni aggiornate sulla nuova Imposta Municipale Unica
NORMATIVA IMU DI CARATTERE GENERALE
Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il pagamento della rata di saldo dell’IMU 2022
Di seguito le principali disposizioni in materia
NOVITA’ 2022:
Le principali novità concernono: la totale esenzione IMU a decorrere dal 01/01/2022 per i cosiddetti beni merce delle imprese costruttrici , l’aumento della riduzione di imposta per i titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale che sale dal 50% al 62,50% per il solo anno 2022 e la nuova normativa circa LO SPACCHETTAMENTO DELLA FAMIGLIA.
Di recente è stato approvato il decreto semplificazioni (DL 73/2022) che proroga la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 al 31/12/2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta Uficiale il Decreto 29 luglio 2022 che approva il modello di dichiarazione IMU/IMPI sostitutivo di quello approvato con Decreto del MEF 30/10/2012
Per l’anno 2021, il termine di presentazione della dichiarazione è posticipato al 31/12/2022
Tra i documenti allegati è scaricabile il nuovo modello di dichiarazione
SI SEGNALA DA ULTIMO CHE CON SENTENZA N. 309 DEL 13 OTTOBRE 2022 LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO DEFINITIVAMENTE CHE L’ESENZIONE IMU PER L’ ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA SEMPRE AL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA CHE VI RISIEDE E VI DIMORA ABITUALMENTE , INDIPENDENTEMENTE DAL NUCLEO FAMILIARE.
La Corte costituzionale ha quindi ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuno dei coniugi per i quali sussistono i predetti requisiti della residenza e dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi. La norma non deve però comportare fenomeni elusivi in quanto la dimora abituale separata deve essere effettiva e supportata da adeguate prove in termini di consumi e reale presenza
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Nuova Riduzione del 62,50% per i pensionati residenti all’estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata inserita la riduzione -ora elevata al 62,50% – per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia:
– art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
L’art. 1, comma 743, della legge 234/2021 prevede che . limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia ridotta al 37,5 per cento. |
E’ da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i residenti all’estero titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con L’italia (ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri in convenzione con l’Italia sotto indicati). Il calcolo in “regime di convenzione internazionale” comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero “convenzionato” : in forza di queste convenzioni i contributi vengono totalizzati.
Gli Stati esteri convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Stati Membri UE , Regno Unito , Svizzera , Islanda Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la presenza dei requisiti richiesti (modello allegato n. 23)
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ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1/1/2022
Ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge 160/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTI DALL’IMU
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NORME SULLO SPACCHETTAMENTO DELLA FAMIGLIA
L’art. 5-decies del DL. 146/2021 blocca quel filone giurisprudenziale che ha negato i benefici IMU per abitazione principale nel caso di “spacchettamento” della famiglia in 2 comuni diversi
In particolare la norma predetta novella l’art. 1, comma 741, lett b) , della L. 160/2019, che ora stabilisce che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”
La scelta dovrà essere formalizzata con DICHIARAZIONE IMU
Non trattandosi di norma di interpretazione autentica essa si applica a decorrere dal 01/01/2022
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DISPOSIZIONI CONFERMATE:
Resta a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.
Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per l’IMU per gli immobili locati a canone concordato.
Esenzioni: rimane esente l’abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l’abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)
Esenzioni 2022 in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate .
Art. 1, comma 599, legge finanziaria 2021 (legge 178/2020)
L’IMU È UNA IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE: entro il 16 giugno 2022 deve essere versata la rata di acconto, mentre la scadenza della rata a saldo resta fissata al 16 dicembre 2022
IL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI RENDE DISPONIBILE UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CALCOLO CHE PERMETTE DI CONTEGGIARE IL TRIBUTO DOVUTO E STAMPARE IL RELATIVO MODELLO F24 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO.
TRAMITE TALE PROGRAMMA E’ INOLTRE POSSIBILE CONTEGGIARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER EVENTUALI ERRORI COMMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI: al riguardo si precisa che con la conversione in Legge n. 157/2019, del decreto fiscale 2020 è stato inserito l’articolo 10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso” , con cui sono state rimosse le limitazioni che l’art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali
GRAZIE ALL’ABROGAZIONE DEL COMMA 1 BIS DELL’ARTICOLO PREDETTO A DECORRERE DAL 1/1/2020 ANCHE I TRIBUTI LOCALI HANNO IL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.
QUINDI ORA SARA’ POSSIBILE SANARE POSIZIONI DEBITORIE FINO AI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. Il ravvedimento è tuttavia possibile solo fino a quando la violazione non è stata contestata dall’ente locale (con notifica di avviso di accertamento) e comunque non siano iniziati accessi o verifiche delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza (ossia con raccomandata o PEC o tramite messo o altri mezzi legalmente riconosciuti)
RESTA INVECE INAMMISSIBILE PER I TRIBUTI LOCALI IL RAVVEDIMENTO PARZIALE ( OSSIA CON RATE FRAZIONATE) . Per una disamina dettagliata si invita a leggere le istruzioni riportate nella GUIDA ALL’IMU scaricabile tra i documenti allegati
PER ACCEDERE INVECE AL PROGRAMMA DI CALCOLO IMU CLICCARE SUL SEGUENTE BANNER:
Di seguito viene riportata una sintesi delle principali disposizioni vigenti in materia di IMU
La materia è continuamente oggetto di interventi normativi; vi invitiamo pertanto a tenervi aggiornati consultando periodicamente il presente sito informatico del Comune
In caso di dubbi non esitate a contattarci per i dovuti chiarimenti ai seguenti recapiti:
Telefono : 0522/610127 – Fax: 0522/810947, e-mail: tributi@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Per una disamina approfondita si invita a leggere la guida allegata ed il nuovo Regolamento IMU
Indirizzo e-mail : tributi@comune.castelnovo-nemonti.re.it
SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE | Su tutti i fabbricati e sulle aree fabbricabili possedute nel territorio del comune, salve le esenzioni stabilite espressamente dalla legge e dal regolamento. Risulta non soggetta a pagamento IMU l’abitazione principale e gli immobili ad essa equiparati, purché non classati in categoria catastale di lusso (A1-A8-A9). Per vedere esattamente cosa si intende per abitazione principale, immobili equiparati e pertinenze della abitazione principale si rinvia ai riquadri sottostanti ad essi specificamente dedicati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER I COMUNI MONTANI. | Sono esenti dall’imposta in quanto Castelnovo ne’ Monti è qualificato comune montano:
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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI |
ATTENZIONE: Se fabbricati non sono accatastati in categoria rurale (D/10) per poter essere considerati tali (con conseguente applicazione del trattamento fiscale di favore) è necessario fare apporre negli atti catastali apposita annotazione che attesti la sussistenza dei requisiti di ruralità. Tale annotazione non ha valore retroattivo. NESSUNA NORMATIVA DI FAVORE E’ INVECE PREVISTA PER I FABBRICATI RURALI ABITATIVI ossia per i fabbricati di natura abitativa per i quali si rinvengono tutti i requisiti previsti dall’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali è 3913 |
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CHI DEVE PAGARE | Sono soggetti passivi d’imposta:
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BASE IMPONIBILE FABBRICATI
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Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti coefficienti:
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BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI | E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato. Si ricorda che per le aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU . Attenzione: chi è in possesso di ambiti NU1 – NU2 – APT – AP3 (o comunque soggetti a piani operativi non in corso di attuazione) per i quali non è stato manifestato (ai sensi della legge regionale 21/12/2017 n. 24) interesse a dare attuazione all’edificabilità entro il 31 dicembre 2021 non è più soggetto al pagamento dell’IMU a decorrere dal 01/01/2022 e deve presentare denuncia di cessazione dell’area in precedenza edificabile entro il 30 giugno 2023 |
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REGOLAMENTO IMU E DELIBERA COMUNALE ALIQUOTE IMU- | Con delibera di consiglio comunale n. 55 del 30/07/2020 è stato approvato il Regolamento della nuova IMU (il vecchio Regolamento resta valido per la regolamentazione dei rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019)
Con delibera di consiglio comunale n. 71 del 29/12/2021 sono state adottate le aliquote IMU 2022 Tali atti sono scaricabili tra i documenti allegati nella sezione “Storico atti pubblicati” dell’albo pretorio on line restano invece sempre consultabili i regolamenti e le delibere della vecchia IMU Tale documentazione è inoltre reperibile sul sito www.finanze.it del MEF |
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CALCOLO DELL’IMPOSTA | L’imposta annua dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile come sopra determinata per le aliquote deliberate dal comune e sottraendo la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, se spettante.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. E’ in ogni caso consentito effettuare il versamento in sede di acconto sulla base dell’aliquota e della detrazione relative all’anno in corso, se già pubblicate sul sito ministeriale. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. E’ sempre consentito il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2022 |
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COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | L’imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione previste deliberate dal comune
Nel comune di Castelnovo ne’ Monti sono equiparate alla abitazione principale (con conseguente sottrazione ad imposizione IMU, sempre che non si tratti di immobili di categoria di lusso A1-A8-A9): · l’unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (NB: OCCORRE PRESENTARE APPOSITA COMUNICAZIONE SU MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE entro i termini della dichiarazione IMU); · la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì – ai soli fini IMU- il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; (NB : tale agevolazione è stata quindi radicalmente rivista in regime di nuova IMU) · le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
· gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; · un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A/8-A/9), posseduto ( e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare dichiarazione IMU .
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ISCRITTI AIRE | CON LA NUOVA IMU AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO NON E’ RICONOSCIUTA ALCUNA AGEVOLAZIONE- Dal 2021 è PERO’ PREVISTA UNA NUOVA AGEVOLAZIONE PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO (vedasi paragrafo successivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENTI ALL’ESTERO | Nuova Riduzione per i pensionati residenti all’estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia:
– art. 1 comma 48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. Per il solo anno 2022 la riduzione è elevata al 62,50% quindi si paga il 37,50% E’ da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i residenti ALL’ESTERO TITOLARI DI UNA PENSIONE IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L’ITALIA (ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri in convenzione con l’Italia sotto indicati). Il calcolo in “regime di convenzione internazionale” comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese estero “convenzionato” : in forza di queste convenzioni i contributi vengono totalizzati.
Gli Stati esteri convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Stati Membri UE , Regno Unito , Svizzera , Islanda Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS) *I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma) Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU o compilare apposito modello messo a disposizione dal comune (modello allegato n. 23) Per il pagamento dei residenti all’estero si consiglia ove possibile l’utilizzo del modello F24. In alternativa è possibile effettuare il versamento dell’IMU 2022 mediante bonifico sul conto di tesoreria utilizzando i seguenti codici CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21471 |
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COSA SI INTENDE PER PERTINENZE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE | Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie e porticati), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità a uso abitativo”. Ciò significa che se l’unità ad uso abitativo è già dotata di locali ad uso cantina, autorimessa , soffitta , tettoia ecc. accatastati unitamente all’abitazione medesima non è possibile avvalersi delle agevolazioni previste per le pertinenze della abitazione principale per le ulteriori pertinenze aventi medesima destinazione d’uso accatastate separatamente .Per una disamina approfondita delle varie casistiche concrete si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/DF del ministero dell’economia e delle finanze del 18/05/2012 prot. n. 9845/2012 pubblicata tra i documenti allegati SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTA NORMA SPESSO DISATTESAL’IMU 2022 per le pertinenze della abitazione principale -entro i limiti sopra specificati -non è dovuta . NB (se il contribuente ha due C/6 l’esenzione IMU si applica ad una sola unità immobiliare; per l’altra si deve pagare con l’aliquota dell’ 1 per mille – ) |
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ALIQUOTE 2022
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Lett Ord. |
Tipologia di immobile | Aliquota deliberata dal Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Abitazione principale di categoria A1 A8 e A9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo | 0,6% ossia 6 per mille
NB: per le abitazioni principali ed immobili equiparati non appartenenti alle categorie di lusso a decorrere dal 2014 non è più dovuta l’ IMU |
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b | Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell’immobile e venga presentata all’ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza, sempre che i dati comunicati non siano cambiati | 0,96%
(ossia 9,6 per mille) |
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c | Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro il 31/12/2022. Tale comunicazione non occorre se già presentata in precedenza | 1,00%
(ossia 10 per mille) |
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d | Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) con le relative pertinenze | 1,06%
(ossia 10,6 per mille) |
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e | IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3
(teatri, cinematografi) In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla lett. d).
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0,76 per cento
(ossia 7,6 per mille) |
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f | Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali : – fabbricati accatastati nel gruppo D (eccezion fatta per i D/3 elencati sub e); – fabbricati accatastati nel gruppo B ; – fabbricati accatastati nella categoria A/10; – fabbricati accatastati nella categoria C/1; – fabbricati accatastati nella categoria C/3 |
0,96%
(ossia 9,6 per mille) |
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g
h
i
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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.
Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c), d), e), f), g) h) |
Aliquota 0,05%
(ossia 0,5 per mille)
ESENTI DA 01/01/2022
Aliquota ordinaria 1 % (ossia 10 per mille) |
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | Detrazione per l’abitazione principale
( Da utilizzare per il pagamento IMU per abitazioni principali di lusso e per gli immobili ex IACP): |
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QUANDO SI DEVE PAGARE | L’imposta deve essere versata in numero 2 rate e precisamente:
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A CHI SI DEVE VERSARE | Anche per l’anno 2022 l’imposta dovuta deve essere versata interamente al comune, eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l’imposta è dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell’aliquota su base annua dello 0,76% , mentre la residuale quota del 0,20% deve essere versata al Comune. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COME E DOVE SI VERSA | Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato mediante modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”, se si utilizza il modello ordinario. Se si utilizza il modello F24 semplificato nella colonna “sezione ente”, va indicata la sigla EL. In entrambi i casi per il comune di Castelnovo ne’ Monti il codice comune da indicare è C219. Tale codice, per i fabbricati di categoria D, va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato. Per i versamenti di importo superiore a 2.000,00 €. o per chi utilizza in compensazione crediti erariali è obbligatorio il pagamento per via telematica attraverso l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari convenzionati .L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i CODICI TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE:* Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale ed è esente da commissioni.
Per ogni rigo dell’ F24, l’importo deve essere arrotondato all’unità di €. per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo |
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CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24 |
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FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F/2 | I fabbricati diroccati, iscritti in catasto senza rendita, NON SONO ESENTI ma debbono corrispondere il tributo come area fabbricabile se gli strumenti urbanistici del comune prevedono la possibilità di ricostruirli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICHIARAZIONE IMU | La dichiarazione IMU deve essere presentata – nei casi previsti dalla legge- entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta I casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del 29/07/2022. Tali documenti sono scaricabili in questa sezione tra i documenti allegati. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI valgono anche per l’IMU. E’ confermata la normativa che esenta dall’obbligo dichiarativo gli atti traslativi registrati in atti notarili (eccezion fatta per le aree fabbricabili per le quali è sempre necessaria la dichiarazione)Un particolare modello – presentabile esclusivamente per via telematica – è previsto per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali-Si sottolinea che è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU per le ipotesi di riduzione di imposta introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2016 OSSIA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO E COMODATI REGISTRATI A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO. In alternativa può essere compilato il modello allegato 6 comunicazione contratto registrato, sempre allegando copia del contrattoDi recente è stato approvato il decreto semplificazioni (DL 73/2022) che proroga la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 al 31/12/2022 E’ stato recentemente emanato il Decreto 29 luglio 2022 che approva il modello di dichiarazione IMU/IMPI sostitutivo di quello approvato con Decreto del MEF 30/10/2012. Nei documenti allegati sono rinvenibili nuovo modello e relative istruzioni |
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RIDUZIONI ed ESENZIONI |
Per verificare le altre ipotesi di riduzione od esenzione previste dalla legge o dal Regolamento Comunale si invita a consultare il testo del regolamento stesso inserito tra i documenti allegati e/o la Guida IMU.
ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1/1/2022
Ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge 160/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONEE NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTI DALL’IMU
Esenzione 2022 in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19.
In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate . Art. 1, comma 599, legge finanziaria 2021 (legge 178/2020)
[ ESENZIONI COVID 2021(LE LASCIAMO IN CONSULTAZIONE PER ASSOLVERE AD EVENTUALI OBBLIGHI DICHIARATIVI)
Art. 1, comma 599, legge finanziaria 2021 (legge 178/2020) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Esenzioni Decreto sostegni Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione in legge del d.l. 41/2021, tra cui si segnala l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da tale agevolazione, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021 che verrà ripartito con apposito decreto ministeriale (art. 6-sexies). Per fruire di questa esenzione occorre compilare apposita comunicazione su modulo predisposto dal comune o in alternativa presentare apposita dichiarazione IMU]
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RAVVEDIMENTO OPEROSO | SE VI ACCORGETE DI NON AVERE VERSATO CORRETTAMENTE L’IMU DOVUTA PER ANNI PRECEDENTI E’ SEMPRE POSSIBILE CORREGGERE LA POSIZIONE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO. NON ESITATE A CONTATTARCI PER AVERE ASSISTENZA IN MERITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE RESIDUALI | Per una disamina più approfondita della nuova imposta o per informazioni sul ravvedimento operoso si rimanda alla guida all’IMU inserita in questa sezione tra i documenti allegati. SI RAMMENTA CHE IL SOFTWARE DI CALCOLO IMU MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE EFFETTUA ANCHE IL CONTEGGIO DELL’IMPOSTA DOVUTA A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Documenti allegati
Delibera aliquote IMU 2022 71 del 29/12/2021
Delibera CC 104 del 29122020 – Aliquote IMU 2021
Delibera CC 56 del 30/07/2020 – Aliquote IMU 2020
Delibera di CC n. 54 del 30/07/2020 – Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Regolamento generale delle entrate aggiornamento 2020
Delibera di consiglio comunale n. 55 – Approvazione del Regolamento aggiornato IMU
Accordo territoriale canoni concertati
Circolare Ministeriale 18/05/2012
02 Atto notorio per fabbricati inagibili
03 Istanza perizia inagibilità
05 Atto notorio conduzione agricola aree
06 Comunicazione contratto registrato
12 Comunicazione anziani case di riposo
15 Istanza rimborso IMU 2013 e successivi
16 Comunicazione ravvedimento operoso
17 Comunicazione risoluzione contratto di affitto
18 Comunicazione risoluzione comodato
19 Istanza compensazione IMU e TASI 2014
21 Istanza compensazione IMU TASI
22 Comunicazione cessazione inagibilità
23 Dichiarazione iscritti AIRE
24 Delega al ritiro di atti tributari
25 Istanza di annullamento rettifica – Avviso di accertamento