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Manutenzione e pulitura di ripe, siepi e alberi limitrofi alle strade: ultimi 5 giorni per ottemperare

Categories: News istituzionali

MANUTENZIONE E PULITURA DI RIPE, SIEPI E ALBERI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

richiamata la propria precedente ordinanza n. 199, prot. 17234, del 23/10/2017 ad oggetto manutenzione e pulitura di ripe, siepi e alberi limitrofi alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, in cui si ordina ai proprietari, o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con aree di pubblico passaggio, strade comunali e vicinali ad uso pubblico entro il 20 novembre 2017 di

  1. eseguire i lavori di potatura e/o manutenzione degli alberi e dei rami che si protendono oltre il confine stradale o con problemi di stabilità, necessari ad eliminare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

  2. eseguire i lavori di manutenzione delle siepi e delle alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, necessari ad evitare restringimenti degli spazi adibiti alla circolazione stradale veicolare e pedonale, assicurando piena visibilità e sicurezza delle aree dedicate alla viabilità e la leggibilità della segnaletica, nel rispetto delle distanze e delle angolazioni previste nel Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992;

  3. eseguire i lavori di manutenzione sulle ripe e sulle rive dei fondi laterali alla strada, liberandole da erbe infestanti, rovi e rifiuti ed evitando lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso e del piano viabile da detriti e piante eventualmente franate, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente;

  • gli artt. 29 – 31 del D.Lgs. n .285 del 30/4/1992, “ Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. di cui di seguito si riportano alcuni estratti:

  • Art. 29 – Piantagioni e Siepi – comma 1: I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. (…) ;

  • Art. 31 – Manutenzione delle ripe – comma 1: i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare interventi che possono causare i predetti eventi (…);

DATO ATTO che

  • le precipitazioni nevose occorse nella giornata del 13 novembre 2017 hanno provocato sull’intero territorio comunale la caduta sulla sede stradale di numerosi rami, alberi e siepi impedendo o intralciando la libera circolazione ed in particolare le attività dei mezzi per la spalatura della neve provocando notevoli disagi;

  • l’Amministrazione comunale ha provveduto in urgenza, con personale incaricato, unitamente ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine ed a gruppi di volontari a rimuovere il pericolo imminente, eliminando piante e tronchi pericolanti incombenti sulla sede viaria e rimuovendo dalla sede stessa rami e materiale vegetale d’intralcio alla circolazione e alle attività di spalatura neve;

ACCERTATA, a seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici del comune, l’ulteriore presenza di numerosi alberi e siepi limitrofi alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, di proprietà privata, con conseguente necessità di procedere con estrema sollecitudine alla loro rimozione al fine di evitare il ripetersi delle problematiche di cui sopra, in particolare in occasione di future nevicate;

CONSIDERATO che le strade comunali e vicinali devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità, i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

VERIFICATO che i proprietari, o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e d’intralcio alla circolazione e alle attività di spalatura neve;

VISTO l’Art. 7 della L. 241/1990 il quale prevede:

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”

VISTO altresì l’Art. 8 della citata L. 241/199 il quale prevede:

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.”

DATO ATTO CHE:

  • è stata già adottata apposita ordinanza di carattere generale con ampio termine per adempiere agli obblighi relativi alla manutenzione e pulitura di ripe, siepi e alberi limitrofi alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

  • le condizioni climatiche rendono estremamente urgente intervenire al fine di tutelare la pubblica incolumità;

  • i proprietari di fondi e terreni confinanti con aree di pubblico passaggio, strade comunali e vicinali di uso pubblico sono estremamente numerosi;

  • conseguentemente sussistono i presupposti previsti dai citati artt. 7 e 8 della L. 241/1990 per omettere la comunicazione di avvio di procedimento e per notificare il presente provvedimento agli interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nelle forme indicate nell’Allegato 1 alla presente;

VistI inoltre

  • Il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”

  • l’art. 98.7 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Castelnovo ne Monti;

  • l’ art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 -T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e privata;

ORDINA

AI PROPRIETARI, O AVENTI DIRITTO, DI FONDI E TERRENI CONFINANTI CON AREE DI PUBBLICO PASSAGGIO, STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO INDICATI NELL’ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE DI PROVVEDERE CON URGENZA E COMUNQUE ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL’ALBO ON LINE DEL COMUNE

DI PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:

  • eseguire i lavori di potatura e/o abbattimento degli alberi e/o rimozione dei rami che si protendono oltre il confine stradale o con problemi di stabilità, necessari ad eliminare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

  • eseguire i lavori di manutenzione delle siepi e delle alberature, ivi comprese le piante ad alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, necessari ad evitare restringimenti degli spazi adibiti alla circolazione stradale veicolare e pedonale, assicurando piena visibilità e sicurezza delle aree dedicate alla viabilità e la leggibilità della segnaletica, nel rispetto delle distanze e delle angolazioni previste nel Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992;

AVVERTE

 

  • che l’allestimento e sgombero dei prodotti del taglio deve essere eseguito ai sensi dell’art. 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, evidenziando che è sempre obbligatorio l’allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m, come dall’alveo dei corsi d’acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e viali antincendio;

  • che tutti i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e non depositati su terreno di proprietà pubblica;

  • che le modalità dei tagli devono essere eseguite secondo quanto previsto nell’art.13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

  • che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. L’ammontare della sanzioni potrà variare da un minimo di 25,00 a un massimo di 500,00.

AVVISA INOLTRE

che trascorso il termine sopra assegnato, in caso di inadempienza degli obbligati, l’amministrazione comunale procederà direttamente all’esecuzione di ufficio, in via sostitutiva, con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti inadempienti, ai sensi dell’art. 54 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste a norma di legge.

DISPONE

  • che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelnovo ne’ Monti;

  • che la Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza;

  • di comunicare la presente ordinanza a:

  • Prefettura di Reggio Emilia,
  • Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Castelnovo ne’ Monti,
  • Servizio Polizia Municipale – Sede,

rammenta altresì

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito all’Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castelnovo ne’ Monti, lì 27/11/2017

IL SINDACO

(Enrico Bini)

Allegati: