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ARPAE – SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAL FIUME SECCHIA E SUOI AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI REGGIO EMILIA.

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ARPAE – SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAL FIUME SECCHIA E SUOI AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI REGGIO EMILIA.

VISTI:

−  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

 

−  la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;

 

−  la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;

 

−  la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

 

−  il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici; – il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

 

−  la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;

 

−  il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

 

−  il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

 

−  la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

 

−  le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

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− il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 103/2017 e la D.G.R. n. 870/2017 aventi entrambi per oggetto “Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica 2017”;

PREMESSO che:

 

−  ai sensi del comma 5 dell’art. 95 del DLgs 152/06 per la tutela della risorsa idrica l’Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

 

−  il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all’art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale;

 

−  i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d’acqua scenda al di sotto del DMV o quando l’Amministrazione renda noto il divieto di prelevare acqua;

DATO ATTO che :

 

−  l’art. 57 delle Norme del PTA “Tempi di applicazione del DMV” stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 31.12.2016;

 

−  nell’Allegato D della citata DGR 2067/2015 sono stati definiti i soprarichiamati parametri correttivi permettendo di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura;

 

−  il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;

 

−  in particolare, l’art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da “garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici” come previsto dall’art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall’art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

CONSIDERATO che il perdurare nell’ultimo periodo temporale di scarse e sporadiche precipitazioni, unitamente a campi di temperature elevate, ha determinato una riduzione idrica significativa del regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d’acqua a carattere torrentizio del territorio regionale.

RILEVATO che:

 

−  in data 17/07/2017 Il Servizio IdroMeteoClima – Area Idrologica dell’ARPAE, ha effettuato una misura di portata sul Fiume Secchia presso la sezione di chiusura denominata “Lugo”;

 

−  gli esiti della misurazione hanno rilevato una situazione di deficit rispetto al DMV medio estivo individuato nell’allegato D della D.G.R. 2067/2015;

 

−  tale regime di magra provoca una sofferenza dell’assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario.

PRESO ATTO che:

 

−  il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 103 del 15/06/2017, ha dichiarato l’intero territorio regionale quale area caratterizzata da rilevante squilibrio del bilancio idrico;

 

−  la D.G.R. n. 870 del 16/06/2017 stabilisce che, in via straordinaria, possono trovare applicazione, salvo previa specifica richiesta, le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art. 58 del Piano di tutela delle Acque approvato dalla Regione;

RITENUTO che è necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell’ecosistema fluviale e, al contempo, garantire la possibilità di prelievo nel caso risultino ripristinate le condizioni di DMV nel rispetto dei valori indicati nella sopra citata D.G.R. n. 2067/2015

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il firmatario del presente atto Dott.ssa Valentina Beltrame. Responsabile della SAC di Reggio Emilia;;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento; DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

a) di disporre, a far data dal 19/07/2017, la sospensione dei prelievi idrici dal Fiume Secchia e dai suoi affluenti nel territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

b) di stabilire che il divieto di cui al punto 1 ha efficacia per i titolari di:
1. autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
2. concessione di derivazione;
e per coloro che possono legittimamente esercitare il prelievo nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, avendo presentato la domanda entro i termini di scadenza del precedente titolo concessorio;

c) di stabilire che, al fine di facilitare l’attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;

d) di garantire la possibilità di tornare a prelevare nei periodi in cui sia riscontrato il ritorno a un DMV pari o superiore a quello individuato nell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 per le seguenti tipologie di prelievo:

 

derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l’approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;

 

prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;

 

prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del

punto di prelievo;

 

prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e

florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale

ciclo produttivo;

 

colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;

 

colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri

IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

 

e)  di precisare che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche;

 

f)  di precisare altresì che i titolari di concessione non possono avvalersi delle suddette deroghe per periodi già vietati all’interno del disciplinare allegato alla propria concessione di derivazione;

 

g)  di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e successive modifiche;

 

h)  di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;

 

i)  di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;

 

j)  di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d’acqua lo consentano in modo stabile;

 

k)  di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia interessati dal territorio del bacino del Fiume Secchia e suoi affluenti per l’affissione ai relativi Albi Pretori, alla Provincia di Reggio Emilia, al Presidente dell’Ente Parchi dell’Emilia Centrale, al Corpo Forestale dei Carabinieri territorialmente competente, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest’ultimo caso in forma di comunicato stampa);

 

l)  di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all’Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

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La modulistica per la richiesta di deroga alla sospensione è reperibile sul sito

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3857